pergotenda sopra i 20 mq

 

La classificazione delle opere edilizie “minori” quali pergotende, tettoie, gazebo, porticati è uno degli argomenti più dibattuti nei tribunali italiani. D’altronde, l’appartenenza a una categoria piuttosto che a un’altra definisce le regole per costruire in conformità con le normative in materia edilizia, e non sono rari i casi in cui un mancato permesso è costato caro, provocando lo smantellamento della costruzione. La complessità di quest’ambito sul piano giuridico è significativa; in questo articolo ci si sofferma sulle regole per quanto riguarda le pergotende, con focus su una questione spesso oggetto di fraintendimenti: la necessità o meno di ottenere l’autorizzazione sismica per procedere con i lavori.

 

L’installazione di una pergotenda rientra nell’edilizia libera

Innanzitutto, è bene chiarire che le pergotende rientrano nell’edilizia libera. Nella sentenza n. 840 del Consiglio di Stato datata 28 gennaio 2021 la pergotenda viene definita un’opera precaria sia dal punto di vista costruttivo che da quello funzionale, il che esclude la necessità di titolo edilizio. In particolare, si precisa che la pergotenda, esattamente come i gazebo, i pergolati e le tettoie “leggere”, presenta un carattere accessorio rispetto allo stabile interessato.

 

Quando una pergotenda diventa una veranda

L’elemento principale di una pergotenda è la tenda, sostenuta da una struttura che si può anche fissare ai muri di un edificio e al pavimento del terrazzo dove è installata. L’opera principale non è la struttura della pergola, che è soltanto un elemento accessorio (Consiglio di Stato, sentenza n.1619/2016), ma la tenda orizzontale retrattile che ospita. Al contrario, si può parlare di veranda quando siamo in presenza di una struttura solida, permanente e idonea a determinare un’evidente variazione della sagoma dell’edificio, caso in cui sarà necessario richiedere i permessi necessari. In altri termini, una costruzione può configurarsi come una veranda e non come una pergotenda quando la struttura di sostegno prevale sulla tenda.

 

Come funziona l’autorizzazione sismica

Il testo unico dell’edilizia stabilisce precisi adempimenti procedurali in materia di interventi edilizi in zona sismica. In particolare, l’art. 94 dispone che nelle zone sismiche (fatta eccezione per quelle a bassa sismicità) i lavori non possano iniziare senza previa autorizzazione scritta della Regione, la cosiddetta autorizzazione sismica. Insomma, nelle zone sismiche al permesso di costruire si aggiunge un’ulteriore documento necessario. Queste disposizioni si applicano a tutto il territorio nazionale, a prescindere dalle singole regolamentazioni regionali.

Il DL 32/2019 (il noto Decreto Sblocca Cantieri) ha modificato gli artt. 93 e 94 del DPR 380/2001 introducendo l’art. 94 bis. Con tale provvedimento viene attribuita rilevanza non soltanto al livello di sismicità della zona d’intervento, ma anche alla tipologia stessa dell’intervento. Pertanto, è stata prodotta una classificazione degli interventi in relazione alla pubblica incolumità, con una suddivisione in:

  • interventi rilevanti;

  • interventi di minore rilevanza;

  • interventi privi di rilevanza.

Con questa riforma, soltanto gli interventi rilevanti sono soggetti ad autorizzazione sismica, mentre per gli altri è sufficiente il deposito del progetto presso il Genio Civile. Nel 2020 c’è stata la prima sentenza della Cassazione Penale che ha coinvolto l’art. 94 bis, che ha riguardato un pergolato sequestrato perché costruito senza autorizzazione sismica. Il ricorrente portava come argomentazioni a proprio favore la presunta semplicità strutturale del pergolato con lamella orientabile di 30 mq e la bassa sismicità dell’area di costruzione (zona sismica A3). La Cassazione ha ritenuto inammissibile il ricorso, giudicando la costruzione del pergolato un intervento rilevante da effettuare previo rilascio dell’autorizzazione sismica.

 

Pergotende in zona sismica

Uno spunto per chiarire la regolamentazione della costruzione di pergotende e pergolati in zona sismica è contenuto nella sentenza n. 7809/2021 della seconda sezione bis del Tar Lazio. La questione ha riguardato due aspetti specifici:

  • l’assenza di autorizzazione sismica del Genio Civile per una pergotenda realizzata nel 2018 con la sola presentazione della SCIA;

  • l’ordine di demolizione della struttura in questione, una veranda sul terrazzo di pertinenza all’immobile di 4,80x2,80x2,50 metri, con copertura in legno e tamponata ai lati con struttura in ferro e vetro.

Il Tar Lazio aveva infatti respinto un ricorso che si opponeva all’ordinanza di demolizione emessa dal Comune per un intervento di ristrutturazione edilizia abusiva, in zona A “centro storico”, area soggetta a normativa antisismica. Per i giudici amministrativi laziali, la costruzione della pergotenda in questione richiedeva l’autorizzazione sismica del Genio Civile, perché le dimensioni del manufatto superavano i 20 mq e il materiale impiegato era il legno massello: tali condizioni rendevano la struttura assimilabile a un pergolato piuttosto che a una pergotenda. Inoltre, il Tar ha chiarito che l’assenza dell’autorizzazione sismica da parte del Genio Civile ha reso inefficace la SCIA richiesta dalla ricorrente.

 

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